di persone nella parte richiedente 1. Se la richiesta ha per oggetto la notificazione di una citazione a comparire nello Stato richiedente, la persona sottoposta a procedimento penale, il testimone o il perito che non vi ottemperi puo' essere sottoposto dalla Parte richiesta a sanzioni. 2. Al testimone o al perito che ottempera alla citazione la Parte richiedente rimborsa le spese e corrisponde le indennita' secondo quanto previsto dalla propria legge.

Testo vigente dal 16 aprile 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-03-24;92~trattato-art10 · fonte su Normattiva