di applicazione 1. Ciascuna delle Parti si impegna a prestare all'altra Parte, in conformita' con le disposizioni del presente Trattato, la piu' ampia assistenza nello svolgimento di procedimenti giudiziari penali: Tale assistenza comprende in particolare: a. La notifica di citazioni e di altri atti giudiziari; b. La. acquisizione di testimonianze, compreso l'interrogatorio di testimoni o di persone sottoposte a procedimento penale per reati; c. Il trasferimento di persone detenute a fini probatori, d. La comunicazione di sentenze penali e di certificati del casellario giudiziale e di informazioni relative alle condanne; e. L'esecuzione di perizie, "decomisos", "incautaciones", ispezioni, perquisiziorni, "anotaciones preventivas de bienes", "embargos", di sequestri probatori, preventivi e conservativi, di confische, nonche' l'identificazione e la individuazione degli strumenti della perpetrazione di un reato e dei prodotti derivati dal medesimo; f. L'esame di oggetti e di luoghi; g. La messa a disposizione di informazioni ed elementi probatori, e h. La consegna di documenti e di fascicoli connessi al caso. 2. L'assistenza non comprende l'esecuzione di procedimenti restrittivi della liberta' personale, ne' l'esecuzione di pene o condanne,

Testo vigente dal 16 aprile 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-03-24;92~trattato-art2 · fonte su Normattiva