TRATTATO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BOLIVIA SULL'ASSISTENZA GIUDIZIAIRIA IN MATERIA PENALE La Repubblica Italiana e la Repubblica di Bolivia, desiderando intensificare la loro cooperazione bilaterale nel campo dell'assistenza giudiziaria in materia penale, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Definizioni Agli effetti del presente Trattato si intendera' quanto segue: 1. Per la Parte Italiana: a. Sequestro probatorio: decisione a carattere provvisorio dell'autorita' giudiziaria. mirata alla raccolta di qualsiasi mezzo di prova, b. Sequestro preventivo: decisione dell'autorita' giudiziaria mirata all'acquisizione di beni mobili o immobili al fine di impedire la prosecuzione del reato e/o di conservare, detti beni per l'eventuale confisca. c. Sequestro conservativo: decisione dell'autorita' giudiziaria mirata all'acquisizione di beni mobili o immobili al fine di garantire il risarcimento del danno alla vittima del reato, sia essa persona pubblica o privata d. Confisca: decisione dell'autorita' giudiziaria di acquisire definitivamente al patrimonio dello Stato qualunque bene che sia stato sottoposto a sequestro e/o che costituisca strumento, prodotto o profitto del reato. e. Perquisizione: provvedimento giudiziario che ordina la perquisizione di una persona o l'accesso forzoso in una abitazione o altro luogo, ovvero a mezzi di trasporto o beni di qualunque altro tipo per la ricerca e il sequestro delle prove. 2. Per la Parte Boliviana: a. "Incautacion": presa di possesso effettuata da parte dell'autorita' di polizia o giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni agli effetti delle indagini e al fine di acquisire gli strumenti con cui si presume sia stato commesso un reato. b. "Decomiso": privazione a carattere definitivo della proprieta' degli strumenti con cui sia stato commesso un reato e relativi effetti, a seguito di decisione dell'autorita' giudiziaria c. "Embargo": provvedimento cautelare a carattere reale, mirato a garantire il risarcimento del danno. d. "Anotacion Preventiva": provvedimento cautelare a carattere reale e di natura temporanea volto ad impedire che i beni soggetti a registrazione vengano allenati prima della conclusione del processo e a scopo cautelativo in relazione al risarcimento dei danni originati dal reato. e. "Secuestro": privazione del possesso di strumenti e oggetti costituenti materiale probatorio o che siano stati oggetto del reato e si trovino in possesso dell'imputato o di terzi. f. "Requisa": provvedimento giudiziario mirante a sequestrare strumenti e oggetti del reato e/o beni che provengano da questo e/o a sequestrare la corrispondenza aperta o chiusa diretta all'imputato. g. "Allanamiento": provvedimento giudiziario che consente l'ingresso in un'abitazione a scopo di perquisizione.

Testo vigente dal 16 aprile 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-03-24;92~trattato-art1 · fonte su Normattiva