Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e la Jugoslavia per il regolamento del traffico di persone
Art. 8 (Allegato 19)
Qualora venga ritenuto utile ai fini di una piu' rapida soluzione delle questioni derivanti dall'applicazione dell'Accordo, la Commissione mista permanente potra' effettuare dei sopraluoghi nelle aree previste dall'Accordo stesso.
Testo vigente dal 2 agosto 1965
