[1]Disposizioni comuni ai documenti per il transito
[2]1. - Tutti i documenti previsti dal presente Accordo saranno redatti in italiano, sloveno e serbo-croato. 2. - Il rilascio ed il visto dei predetti documenti sara' esente da qualsiasi tassa od altri gravami, salvo il rimborso del costo dei documenti stessi. 3. - Qualora, per cause di forza maggiore, il rientro non possa essere effettuato nel termine prescritto, il titolare di uno dei documenti del presente Accordo dovra' darne immediata notizia alle competenti autorita' locali, le quali ne informeranno le autorita' dell'altra Parte. 4. - a) I documenti di transito previsti dal presente Accordo potranno essere ritirati in ogni momento, in caso di abuso, (la parte delle autorita' competenti per il rilascio dei documenti e dei visti previsti dal presente Accordo, ed in casi eccezionali anche da parte degli organi di controllo ai punti di passaggio, senza pregiudizio delle sanzioni penali per atti illeciti eventualmente commessi da parte dei titolari e dai minori ad essi affidati. Qualora i provvedimenti di cui sopra colpiscano il titolare di una tessera per il transito agricolo, i membri della sua famiglia, e la sua manodopera potranno continuare a recarsi nell'area adiacente per scopi agricoli.
- b)Nei casi previsti dal comma precedente o qualora il titolare della tessera per il transito agricolo sia temporaneamente impedito dal recarsi nel fondo situato nell'area adiacente, la sua tessera potra' essere consegnata ad un membro della sua famiglia ovvero in mancanza di esso, ad un suo dipendente in possesso del permesso per il transito agricolo, ma, in questo secondo caso, sara' necessario il benestare delle competenti autorita'. Il consegnatario della tessera predetta potra' in tal modo avvalersi delle stesse facilitazioni spettanti al titolare.
- c)Del ritiro dei documento, come pure dei motivi che lo hanno determinato, sara' informata, nel termine di tre giorni, l'autorita' che ha rilasciato il documento stesso. In questo caso il documento sara' restituito alla predetta autorita'. Nei casi di ritiro del documento di transito, gli organi competenti per il rilascio dei documenti e dei visti previsti dal presente Accordo e, in casi eccezionali, anche gli organi di controllo ai punti di passaggio rilasceranno agli interessati una dichiarazione attestante il ritiro. Tale dichiarazione che sara' conforme all'allegato n. 12 servira' alla persona interessata per il ritorno nella propria area di residenza.
- d)Nel caso che una persona appartenente alle categorie indicate nel presente Accordo venga privata della liberta' personale dalle autorita' dell'altra Parte, queste dovranno al piu' presto e comunque entro 48 ore informare le autorita' dell'area adiacente, indicandone il motivo. 5. - Le due Parti contraenti si riservano il diritto, in casi eccezionali, in particolare per motivi di sicurezza nazionale, di chiudere totalmente o parzialmente, per un certo tempo, il traffico di cui al presente Accordo. Il Governo che dovesse adottare simile decisione ne informera' quanto prima e, possibilmente con 8 giorni di anticipo, l'altra Parte contraente, della possibilita' di apertura di detto traffico sara' subito data comunicazione all'altra Parte. 6. - Rettifiche ed aggiunte ai documenti possono essere effettuate soltanto dalle autorita' che li hanno rilasciati. Qualora le competenti autorita' dell'altra Parte ne certino irregolarita' nella compilazione dei documenti di transito non potranno apportare correzioni o annullare i documenti stessi, ma li restituiranno, con le proprie osservazioni, alle autorita' che li hanno rilasciati. Qualora le autorita' che hanno rilasciato i documenti apportino correzioni od aggiunte agli stessi, ma dopo che le autorita' dell'altra Parte li abbiano vistati, li trasmetteranno nuovamente per il visto. E' fatta eccezione per l'iscrizione dei minori di anni 12, la quale verra' convalidata soltanto con il timbro dell'autorita' che ha rilasciato il documento. Nel caso in cui il documento vada perduto o danneggiato e in caso di altri giustificati motivi, puo' essere rilasciato un duplicato in conformita' alle disposizioni in vigore nell'area nel quale il documento e' stato rilasciato. Sul nuovo documento sara' apposta la scritta: "Duplicato - Duplikat". 7. - I titolari di tessere per il transito menzionato agli articoli 4 e 15 dell'Accordo, qualora soggiornino nell'altra area per un periodo piu' lungo di 72 ore, dovranno attenersi alle disposizioni sulla notifica alle competenti autorita'.
Testo vigente dal 2 agosto 1965
