[1]Principio della reciprocita'

[2]Le condizioni generali relative all'istituzione ed all'esercizio della linee di trasporto marittime e terrestri di cui al presente Accordo saranno basate, sotto ogni aspetto, sul principio della reciprocita'. In questo senso saranno interpretati gli articoli che disciplinano tale materia.

Testo vigente dal 2 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;920~art20 · fonte del testo