[1]Principio della reciprocita'
[2]Le condizioni generali relative all'istituzione ed all'esercizio della linee di trasporto marittime e terrestri di cui al presente Accordo saranno basate, sotto ogni aspetto, sul principio della reciprocita'. In questo senso saranno interpretati gli articoli che disciplinano tale materia.
Testo vigente dal 2 agosto 1965
