[1]Modalita' di rilascio

[2]1. - Le tessere ed i permessi per il transito agricolo rilasciati da parte italiana dalle competenti Questure e, da parte jugoslava, dai competenti Comitati popolari distrettuali in base a documenti attestanti che il richiedente si trova nelle condizioni previste dal presente Accordo. Le tessere ed i permessi verranno emessi possibilmente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. 2. - Le tessere per il transito agricolo saranno rilasciate ai titolari di uso civico sulla scorta di elenchi che contengano i dati sulle persone e sui beni immobili.Nel corso dei primi due mesi di ogni anno verranno scambiati fra gli organi locali i relativi elenchi. 3. - Le tessere ed i permessi per il transito agricolo saranno sottoposti al visto delle autorita' dell'altra Parte menzionate nel punto 1. A tal fine essi verranno inoltrati per il tramite degli organi addetti ai servizi di controllo nei punti di passaggio secondo le modalita' che saranno concordate tra gli organi stessi. 4. - Il visto sara' concesso nel piu' breve spazio di tempo e comunque non oltre 20 giorni dalla data della consegna dei documenti ai predetti organi. 5. - Qualora le autorita' di una delle Parti contraenti rifiutassero il visto, ne informeranno, entro lo stesso termine di cui al punto 4, le autorita' dell'altra Parte, indicandone il motivo e restituendo il documento. 6. - Per poter ottenere le tessere per il transito agricolo, gli interessati dovranno esibire, a richiesta delle autorita', documenti comprovanti la proprieta' dei terreni sui quali intendono svolgere le attivita' connesse con beni agrari. Tali documenti saranno rilasciati dai competenti Uffici catastali o tavolari di quell'area nella quale e' situato il terreno.

Testo vigente dal 2 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;920~art12 · fonte del testo