[1]Reciprocita' delle linee

[2]Ai sensi dell'articolo 20 ciascuna delle Parti contraenti avra' facolta' di provvedere in tutto o in parte alle esercizio delle proprie linee indipendentemente dal fatto che l'altra Parte si avvalga o meno della facolta' di esercitare le proprie linee corrispondenti.

Testo vigente dal 2 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;920~art21 · fonte del testo