[1]Reciprocita' delle linee
[2]Ai sensi dell'articolo 20 ciascuna delle Parti contraenti avra' facolta' di provvedere in tutto o in parte alle esercizio delle proprie linee indipendentemente dal fatto che l'altra Parte si avvalga o meno della facolta' di esercitare le proprie linee corrispondenti.
Testo vigente dal 2 agosto 1965
