[1]Applicazione di disposizioni piu' favorevoli
[2]Tutte le disposizioni eventualmente piu' favorevoli in materia di trasporti marittimi e terrestri, contenute in convenzioni generali tra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare Federativa Jugoslava, verranno applicate rispettivamente ai servizi marittimi e terrestri di cui al presente Accordo.
Testo vigente dal 2 agosto 1965
