[1]Esercizio di servizi automobilistici di linea

[2]Le autolinee di cui al presente Accordo saranno esercitate in regime di concessione da imprese autorizzate a tale attivita' e regolarmente iscritte nei registri ufficiali delle rispettive aree. Le concessioni saranno rilasciate dalle autorita' locali competenti, ciascuna per la parte di percorso nella rispettiva area. Tali concessioni avranno la validita' di un anno e potranno essere prorogate. In casi particolari, potranno essere rilasciate concessioni anche per periodi piu' brevi.

Testo vigente dal 2 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;920~art32 · fonte del testo