[1]Rilascio di concessioni

[2]Le Imprese di autotrasporti presenteranno domanda di Concessione alle proprie autorita' locali competenti. Ogni domanda sara' corredata da una planimetria del percorso, dai programmi di esercizio con gli orari, dalle tariffe, dalla descrizione dei veicoli e potra' contenere qualunque altra utile indicazione. Le domande che siano state approvate dalle competenti autorita' locali di una Parte saranno trasmesse alle competenti autorita' locali dell'altra Parte, le quali saranno tenute a comunicare la loro decisione entro 15 giorni.

Testo vigente dal 2 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;920~art33 · fonte del testo