[1]Ritiro della concessione

[2]Le competenti autorita' potranno ritirare la concessione a quelle imprese che, nella rispettiva area, abbiano violato le norme di legge ivi vigenti o le condizioni che disciplinano l'esercizio dei servizi di linea. Il ritiro, salvo in casi di particolare gravita', dovra' essere preceduto da una diffida. Sia la diffida che il ritiro dovranno essere comunicati alla competente autorita' dell'altra Parte. Nel caso che a un'impresa sia stata ritirata la concessione, il servizio gia' dalla stessa esercitato verra' concesso ad altra impresa secondo la procedura di cui all'articolo 33.

Testo vigente dal 2 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;920~art34 · fonte del testo