[1]Divieto di traffico interno nell'area adiacente

[2]Le imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 33 ad esercitare gli autoservizi di linea tra le aree di cui ai presente Accordo non potranno nelle aree adiacenti effettuare il traffico interno e cioe' il trasporto di viaggiatori diretti da una localita' all'altra di dette aree.

Testo vigente dal 2 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;920~art35 · fonte del testo