[1]Divieto di traffico interno nell'area adiacente
[2]Le imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 33 ad esercitare gli autoservizi di linea tra le aree di cui ai presente Accordo non potranno nelle aree adiacenti effettuare il traffico interno e cioe' il trasporto di viaggiatori diretti da una localita' all'altra di dette aree.
Testo vigente dal 2 agosto 1965
