[1]Tasse, imposte ed altri oneri
[2]I fondi appartenenti a persone residenti in una delle aree di cui al presente Accordo e situati nell'area adiacente, nonche' i relativi redditi, non saranno gravati da tasse, imposte od altri oneri maggiori di quelli che gravano sui fondi e relativi redditi appartenenti a persone residenti nell'area ove i fondi stessi sono situati.
Testo vigente dal 2 agosto 1965
