[1]Tasse, imposte ed altri oneri

[2]I fondi appartenenti a persone residenti in una delle aree di cui al presente Accordo e situati nell'area adiacente, nonche' i relativi redditi, non saranno gravati da tasse, imposte od altri oneri maggiori di quelli che gravano sui fondi e relativi redditi appartenenti a persone residenti nell'area ove i fondi stessi sono situati.

Testo vigente dal 2 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;920~art41 · fonte del testo