[1]Linee marittime e terrestri
[2]Le linee marittime e terrestri istituite in base al presente Accordo sono elencate nell'allegato 13.
Testo vigente dal 2 agosto 1965
[1]Linee marittime e terrestri
[2]Le linee marittime e terrestri istituite in base al presente Accordo sono elencate nell'allegato 13.
Testo vigente dal 2 agosto 1965
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1965-05-26;920~art40 · fonte del testo