[1]Movimento di persone per attivita' connesse con beni agrari

[2]1. I proprietari di beni immobili agrari (arativi, orti, frutteti, vigneti, prati, pascoli, boschi, cave di pietra e simili) o di aziende agrarie, situati in una delle aree di cui all'articolo 1 lettere a) e b) del presente Accordo e gia' residenti in una delle aree predette ove si trovino i loro beni, che non abbiano fatto ritorno in detta area entro il termine che e' stato stabilito d'accordo tra i due Governi, non potranno usufruire delle facilitazioni previste dal presente articolo. 2. - Hanno diritto al transito per un numero limitato di volte, per attivita' connesse con beni agrari, le sottoindicate categorie di persone stabilmente residenti in una fascia della profondita' di 10 chilometri dalla linea che separa l'area di cui all'articolo 1, lettera a), dall'area di cui all'articolo I, lettera b) del presente Accordo che si recano in fondi situati nella fascia prospicente della stessa profondita'; hanno altresi' diritto al transito per un numero illimitato di volte per attivita' connesse con beni agrari le sottoindicate categorie di persone stabilmente residenti in una delle aree di cui all'articolo 1, lettere c) e d) che si rechino in fondi situati nell'area adiacente:

  • a)i proprietari dei beni immobili agrari (arativi, orti, frutteti, vigneti, prati, pascoli, boschi, cave di pietra e simili) o di aziende agricole attraversati dal linea che separa l'area di cui all'articolo 1, lettera a) dall'area di cui all'articolo 1, lettera b), nonche' i proprietari dei beni immobili agrari attraversati dalla linea che separa l'area di cui all'articolo 1 lettera dall'area di cui all'articolo I, lettera d), qualora questi ultimi fossero stati proprietari alla data del 15 settembre 1947;
  • b)i proprietari, non appartenenti alla categoria di cui al punto
  • 1)del presente articolo, dei beni agrari sopra menzionati o di aziende agricole situati in una fascia della profondita' di 10 chilometri dalla linea che separa l'area di cui all'articolo 1, lettera a), dall'area di cui all'articolo 1, lettera b), nonche' i proprietari dei beni immobili sopra menzionati o di aziende agricole situati in una delle aree di cui all'articolo 1, lettere c) e d) qualora questi ultimi fossero stati proprietari alla data del 15 settembre 1947;
  • c)i conduttori di beni immobili agrari o aziende agricole attraversati dalla linea che separa l'area di cui all'articolo 1, lettera a), dall'area di cui all'art. 1, lettera L), o situati nelle aree di cui alla lett. Li) punto 2 del presente articolo, qualora fossero conduttori alla data del 5 ottobre 1934, per i beni situati nelle aree di cui all'articolo 1, lettere ai) e Li) e alla data del 13 settembre 1947 per i beni situati in una delle are" di cui all'articolo 1, lettere e) e d) e fino alla cessazione dei rapporto contrattuale;
  • d)i congiunti conviventi con le persone appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b) e c) del punto 2 del presente articolo;
  • e)i lavoratori agricoli fissi e temporanei che siano in rapporto contrattuale o assunti dalle persone di cui alle lettere (i), Li) e e) del punito 2 del presente articolo:
  • f)i pastori, i carbonai ed i boscaioli che lavorano sui fondi di cui alle lettere a) e b) del punto 2 del presente articolo. 3. - I proprietari di beni immobili agrari o di aziende agricole situati in una delle aree di cui all'articolo 1, lettere a) e Li) del presente Accordo, ma al di la' della fascia dei 10 chilometri, potranno rivolgersi, ai fini del riconoscimento diritto di transito di cui ai punto 2 del presente articolo, alla Commissione mista permanente di cui all'articolo 57. 4. - Ai titolari di usi civici residenti nei territori contemplati dall'Accordo sara' altresi' rilasciata la tessera di transito agricolo al line di usufruire dei loro

Testo vigente dal 2 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;920~art7 · fonte del testo