Le esenzioni fiscali di cui all'articolo precedente sono applicate a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo di sede, previsto dall'art. 4 della Convenzione, ed in quanto dall'Accordo predetto richieste.
Testo vigente dal 23 gennaio 1973
Le esenzioni fiscali di cui all'articolo precedente sono applicate a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo di sede, previsto dall'art. 4 della Convenzione, ed in quanto dall'Accordo predetto richieste.
Testo vigente dal 23 gennaio 1973
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1972-12-23;920~art4 · fonte su Normattiva