1. - Gli Stati contraenti prendono tutte le misure atte a facilitare il compimento della missione dell'Istituto, nel rispetto della liberta' di ricerca e di insegnamento. 2. - Gli Stati contraenti favoriscono l'inserimento dell'Istituto nel mondo universitario e scientifico. A questo scopo assistono l'Istituto per consentirgli di stabilire una opportuna cooperazione con gli istituti universitari e scientifici situati nel loro territorio e con gli organismi europei e internazionali competenti in materia di istruzione, cultura e ricerca. 3. - Nell'ambito delle sue competenze, l'Istituto coopera con le universita' e tutti gli organismi di insegnamento e di ricerca, nazionali o internazionali, che desiderino apportargli il loro contributo; esso puo' concludere accordi con Stati ed organismi internazionali.

Testo vigente dal 23 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-23;920~convenzione-art3 · fonte su Normattiva