1. - Lo statuto del personale e disposizioni regolamentari definiranno il regime delle prestazioni sociali applicabili al presidente, al segretario generale, ai membri del corpo insegnante, al personale ed ai ricercatori. Se tali prestazioni non sono previste; le persone di cui al comma precedente possono optare tra l'applicazione della legislazione dello Stato in cui si trova la sede e l'applicazione della legislazione dello Stato contraente cui erano assoggettate per ultimo o dello Stato contraente di cui sono cittadini. Tale opzione, che puo' essere fatta una sola volta, prende effetto alla data d'entrata nell'Istituto. 2. - Nel quadro dello statuto verranno adottate disposizioni appropriate e disposizioni regolamentari per quanto riguarda i membri del corpo insegnante ed i ricercatori cittadini di Stati diversi dagli Stati contraenti.

Testo vigente dal 23 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-23;920~protocollo-art11 · fonte su Normattiva