Senza pregiudizio dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), nessun esonero e' concesso per quanto riguarda i beni destinati esclusivamente ai bisogni propri dei membri del personale dell'Istituto. I beni importati o acquistati in virtu' delle disposizioni del presente Protocollo possono, in seguito, essere venduti, ceduti o affittati solo alle condizioni stabilite dai governi degli Stati che hanno accordato le esenzioni.

Testo vigente dal 23 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-23;920~protocollo-art18 · fonte su Normattiva