1. - Le disposizioni del presente Protocollo saranno applicate in uno spirito di stretta cooperazione dal presidente dell'Istituto e dalle competenti autorita' degli Stati contraenti per facilitare, nel rispetto dell'indipendenza dell'Istituto, la buona amministrazione della giustizia, l'applicazione della legislazione sociale, dei regolamenti di polizia, di sicurezza o di sanita' pubblica e per impedire ogni abuso dei privilegi, delle immunita' e delle agevolazioni previsti dal Protocollo. La procedura di cooperazione menzionata nel presente paragrafo potra' essere specificata negli accordi complementari previsti all'articolo 20. 2. - I nomi, le qualifiche e gli indirizzi delle persone che beneficiano delle disposizioni degli articoli da 9 a 12, nonche' il regime che e' loro applicabile sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati contraenti.

Testo vigente dal 23 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-23;920~protocollo-art19 · fonte su Normattiva