[1]PROTOCOLLO sui privilegi ed immunita' dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF)
[2]Articolo 1 par. 1. Nel quadro delle sue attivita' ufficiali, l'Organizzazione beneficia dell'immunita' di giurisdizione e di esecuzione salvo:
- a)il caso particolare in cui l'organizzazione abbia rinunciato espressamente in una certa misura ad una tale immunita';
- b)il caso di azione civile di risarcimento, intentata da un terzo, relativa ad un incidente causato da un veicolo automotore od ogni altro mezzo di trasporto appartenente all'Organizzazione o circolante per suo conto od il caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione riguardante i mezzi di trasporto suddetti;
- c)il caso di domanda riconvenzionale direttamente collegata ad una procedura intentata a titolo principale dall'Organizzazione;
- d)il caso di sequestro, ordinato con decisione giudiziaria sulle retribuzioni, salari ed altri emolumenti dovuti dall'Organizzazione ad un suo funzionario. par. 2. Gli averi ed i beni dell'Organizzazione, qualunque sia il luogo in cui essi si trovino, beneficiano dell'immunita' verso ogni forma di requisizione, confisca, deposito presso terzi od altre forma di sequestro o di espropriazione forzata, salvo nella misura in cui lo richiedano temporaneamente la prevenzione degli incidenti che mettono in causa veicoli automotori appartenenti all'Organizzazione o circolanti per conto di quest'ultima e le inchieste alle quali gli incidenti suddetti possano dare luogo. Tuttavia, qualora sia necessaria una espropriazione per pubblica utilita', debbono essere prese tutte le misure necessarie atte ad impedire che essa non costituisca ostacolo all'esercizio delle attivita' dell'Organizzazione e deve essere preventivamente e senza indugio versata un'adeguata indennita'. par. 3. Ogni Stato membro esonera dalle imposte dirette l'Organizzazione, i suoi beni e le sue entrate, per l'esercizio delle sue attivita' ufficiali. Quando sono effettuati od utilizzati dall'Organizzazione acquisti o servizi di notevole importo, strettamente necessari per l'esercizio delle sue attivita' ufficiali, e quando il prezzo di tali acquisti o servizi comprende tasse o diritti, sono adottate appropriate disposizioni dagli Stati membri, quando cio' sia possibile, per l'esonero dalle tasse o diritti di tale natura o per il rimborso del loro importo. Nessun esonero e' accordato per quanto concerne le imposte e tasse che non costituiscono che una semplice remunerazione di servizi resi. I prodotti importati o esportati dall'Organizzazione e strettamente necessari per l'esercizio delle sue attivita' ufficiali, sono esonerati da tutti i diritti e tasse percepiti all'atto dell'importazione o dell'esportazione. Nessun esonero e' accordato, agli effetti del presente articolo, per quanto concerne gli acquisti e le importazioni di beni o la fornitura di servizi destinati ai bisogni propri dei funzionari dell'Organizzazione. par. 4. I beni acquistati od importati in conformita' del par. 3 non possono essere venduti ne' ceduti, ne' utilizzati diversamente dalle condizioni fissate dagli Stati membri che hanno accordato gli esoneri. par. 5. Le attivita' ufficiali dell'Organizzazione previste dal presente Protocollo sono quelle che rispondono agli scopi definiti nell'articolo 2 della Convenzione.
Testo vigente dal 30 gennaio 1985
