L'Istituto puo' ricevere e detenere fondi, valuta, numerari o valori mobiliari; puo' disporne liberamente, fatte salve le disposizioni nazionali relative al controllo dei cambi, per l'esercizio delle sue attivita' ufficiali e puo' avere conti in qualsiasi valuta, nella misura necessaria per far fronte ai suoi impegni.
Testo vigente dal 23 gennaio 1973
