Gli Stati contraenti, in stretta collaborazione con l'Istituto, faranno quanto e' in loro potere affinche' alle personalita' che prendono parte ai lavori dell'Istituto, in particolare a quelle di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione, vengano concesse tutte le agevolazioni amministrative necessarie, segnatamente in materia di spostamenti, soggiorno e cambio.
Testo vigente dal 23 gennaio 1973
