I rappresentanti degli Stati contraenti ed i loro consiglieri che partecipano, alle riunioni del Consiglio superiore dell'Istituto godono, nell'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dai luoghi di attivita', dei privilegi, delle immunita' o delle agevolazioni seguenti:

  • a)immunita' da arresto personale o da detenzione nonche' da sequestro dei loro bagagli personali, salvo in caso di delitto flagrante;
  • b)immunita' di giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ed entro i limiti delle loro attribuzioni, comprese le loro parole e scritti;
  • c)inviolabilita' degli incartamenti e documenti ufficiali;
  • d)tutte le necessarie agevolazioni amministrative d'uso, segnatamente in materia di spostamento e di soggiorno. Le disposizioni del presente articolo si applicano del pari al rappresentante delle Comunita' europee che partecipa alle riunioni del Consiglio superiore.

Testo vigente dal 23 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-23;920~protocollo-art7 · fonte su Normattiva