I rappresentanti degli Stati contraenti ed i loro consiglieri che partecipano, alle riunioni del Consiglio superiore dell'Istituto godono, nell'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dai luoghi di attivita', dei privilegi, delle immunita' o delle agevolazioni seguenti:
- a)immunita' da arresto personale o da detenzione nonche' da sequestro dei loro bagagli personali, salvo in caso di delitto flagrante;
- b)immunita' di giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ed entro i limiti delle loro attribuzioni, comprese le loro parole e scritti;
- c)inviolabilita' degli incartamenti e documenti ufficiali;
- d)tutte le necessarie agevolazioni amministrative d'uso, segnatamente in materia di spostamento e di soggiorno. Le disposizioni del presente articolo si applicano del pari al rappresentante delle Comunita' europee che partecipa alle riunioni del Consiglio superiore.
Testo vigente dal 23 gennaio 1973
