[1]Articolo II
[2]Le persone alle quali si applica il presente Accordo saranno considerate come se avessero compiuto gli obblighi militari imposti dalle leggi vigenti in Brasile, qualora abbiano compiuto i loro obblighi o prestato servizio equivalente nelle Forze armate italiane, fornendone prova mediante un certificato debitamente autenticato da rilasciarsi, a loro richiesta, dalle competenti Autorita' italiane.
Testo vigente dal 3 settembre 1960
