Articolo III Le persone alle quali si applica il presente Accordo saranno considerate come se avessero compiuto gli obblighi militari imposti dalle leggi vigenti in Italia, qualora abbiano compiuto i loro obblighi nelle Forze armate brasiliane, fornendone prova mediante un certificato debitamente autenticato da rilasciarsi, a loro richiesta, dalle competenti Autorita' brasiliane.
Testo vigente dal 3 settembre 1960
