Articolo III Le persone alle quali si applica il presente Accordo saranno considerate come se avessero compiuto gli obblighi militari imposti dalle leggi vigenti in Italia, qualora abbiano compiuto i loro obblighi nelle Forze armate brasiliane, fornendone prova mediante un certificato debitamente autenticato da rilasciarsi, a loro richiesta, dalle competenti Autorita' brasiliane.

Testo vigente dal 3 settembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-08-04;924~artiii · fonte su Normattiva