[1]Articolo V
[2]Le persone alle quali si applica il presente Accordo, cui sia stato concesso un rinvio o sospensione della chiamata alle armi da parte delle Autorita' competenti di uno dei due Paesi, noi saranno chiamate a prestare servizio militare nell'altro Paese, fino a quando il periodo di rinvio o di sospensione non sia trascorso. Dovra' essere accettato, come prova di questo rinvio o sospensione, un certificato debitamente autenticato, rilasciato dalla Autorita' competente del Paese che ha concesso il rinvio o la sospensione.
Testo vigente dal 3 settembre 1960
