[1]Articolo IV
[2]Le persone alle quali si applica il presente Accordo, che saranno dichiarate inabili al servizio militare per incapacita' fisica o da esso esentate conformemente alle leggi sul servizio militare obbligatorio in vigore nell'altro Paese, saranno considerate, ai fini del presente Accordo, come se avessero compiuto i loro obblighi militari, qualora presentino, come prova della inabilitazione o esenzione, un certificato debitamente autenticato rilasciato dall'Autorita' competente dello stesso Paese.
Testo vigente dal 3 settembre 1960
