[1]Articolo IV

[2]Le persone alle quali si applica il presente Accordo, che saranno dichiarate inabili al servizio militare per incapacita' fisica o da esso esentate conformemente alle leggi sul servizio militare obbligatorio in vigore nell'altro Paese, saranno considerate, ai fini del presente Accordo, come se avessero compiuto i loro obblighi militari, qualora presentino, come prova della inabilitazione o esenzione, un certificato debitamente autenticato rilasciato dall'Autorita' competente dello stesso Paese.

Testo vigente dal 3 settembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-08-04;924~artiv · fonte su Normattiva