Un Governo che acceda alla convenzione sara' tenuto a pagare il suo contributo per quell'anno soltanto se la sua adesione entra in effetto prima del 1 luglio. Se la sua adesione entra in effetto a quella data o dopo, sara' tenuto a versare soltanto la meta' del suo contributo.

Testo vigente dal 17 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;925~art14 · fonte su Normattiva