(a) A qualsiasi Governo membro che paghi soltanto parte dei suoi contributi vengono concessi due anni di dilazione per saldare il debito, a partire dal primo avviso dato dall'Ufficio. Al termine di tale periodo i suoi diritti e benefici di membro saranno sospesi fino a che non sara' stata versata la somma dovuta. (b) La sospensione dei diritti ai sensi del paragrafo (a) piu' sopra diverra' effettiva il 1 luglio dell'anno in cui ha termine il periodo dei due anni.

Testo vigente dal 17 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;925~art17 · fonte su Normattiva