La sospensione dei diritti di un Governo membro in applicazione alle disposizioni dell'articolo XV della convenzione viene notificata dal Comitato direttivo al Governo interessato alla data del 10 luglio, o poco dopo, dell'anno in cui dovrebbe essere corrisposto un terzo contributo annuo. Qualsiasi Governo membro cosi' privato dei suoi diritti di membro, rimane debitore verso l'Ufficio dei contributi relativi a due anni non versati al momento della sospensione.

Testo vigente dal 17 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;925~art16 · fonte su Normattiva