• 1)Le quote di contribuzione al bilancio amministrativo di ciascun esercizio finanziario sono pagabili in valuta liberamente convertibile e sono esigibili il primo giorno dell'esercizio.
  • 2)Un Membro che non abbia versato integralmente la sua quota di contribuzione al bilancio amministrativo nei sei mesi dalla data in cui essa e' esigibile, sara' sospeso sia dal diritto di votare al Consiglio che dal diritto di votare al Comitato esecutivo fino a quando tale contribuzione non sia stata pagata. Tuttavia, salvo decisione contraria del Consiglio a maggioranza tripartita dei due terzi, il Membro in causa non viene privato di nessuno degli altri diritti, ne' liberato dagli obblighi nascenti dall'Accordo.
  • 3)Un Membro il cui diritto di voto sia sospeso, in applicazione del disposto del paragrafo 2 del presente articolo, ovvero del disposto degli articoli 42, 45 o 58, e' ugualmente tenuto a versare la sua quota.

Testo vigente dal 24 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;478~art26 · fonte su Normattiva