[1](a) Per l'elezione dei direttori, ogni Governo membro dispone di due voti; quei Governi che hanno una flotta di 100.000 tonnellate o piu', hanno diritto a voti supplementari assegnati in base alla seguente scala:

[2]Voti Tonnellaggio lordo supplementari - - 100.000 - 499.999.............................. 1 500.000 - 1.999.999.............................. 2 2.000.000 - 7.999.999.............................. 3 8.000.000 - e oltre................................ 4

[3](b) Le valutazioni del tonnellaggio sono fatte in conformita' con l'articolo 5 del regolamento finanziario.

Testo vigente dal 17 gennaio 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-11-15;925~art37 · fonte su Normattiva