[1](a) Per l'elezione dei direttori, ogni Governo membro dispone di due voti; quei Governi che hanno una flotta di 100.000 tonnellate o piu', hanno diritto a voti supplementari assegnati in base alla seguente scala:
[2]Voti Tonnellaggio lordo supplementari - - 100.000 - 499.999.............................. 1 500.000 - 1.999.999.............................. 2 2.000.000 - 7.999.999.............................. 3 8.000.000 - e oltre................................ 4
[3](b) Le valutazioni del tonnellaggio sono fatte in conformita' con l'articolo 5 del regolamento finanziario.
Testo vigente dal 17 gennaio 1974
