Ciascun Governo membro puo' designare uno o piu' candidati che possono avere la nazionalita' di una qualsiasi delle Parti contraenti. Se possibile, le candidature devono pervenire all'Ufficio almeno tre mesi prima dello inizio della Conferenza. La lista dei candidati sara' chiusa dieci giorni prima dell'inizio della Conferenza.

Testo vigente dal 17 gennaio 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-11-15;925~art38 · fonte su Normattiva