Ciascun Governo membro puo' designare uno o piu' candidati che possono avere la nazionalita' di una qualsiasi delle Parti contraenti. Se possibile, le candidature devono pervenire all'Ufficio almeno tre mesi prima dello inizio della Conferenza. La lista dei candidati sara' chiusa dieci giorni prima dell'inizio della Conferenza.
Testo vigente dal 17 gennaio 1974
