[1]Articolo XIV

[2]Le spese necessarie per il funzionamento dell'Organizzazione sono coperte da: (a) i contributi annui ordinari dei Governi membri secondo una scala basata sul tonnellaggio delle loro flotte; (b) le donazioni, lasciti, sovvenzioni e altre fonti, con l'approvazione del comitato finanziario.

Testo vigente dal 17 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;925~convenzione-artxiv · fonte su Normattiva