[1]Articolo XIV
[2]Le spese necessarie per il funzionamento dell'Organizzazione sono coperte da: (a) i contributi annui ordinari dei Governi membri secondo una scala basata sul tonnellaggio delle loro flotte; (b) le donazioni, lasciti, sovvenzioni e altre fonti, con l'approvazione del comitato finanziario.
Testo vigente dal 17 gennaio 1974
