[1]Articolo XIII
[2]L'Organizzazione possiede personalita' giuridica. Nel territorio di ciascuno dei suoi membri essa gode, previo accordo con il Governo membro interessato, di quei privilegi ed immunita' che si rendono necessari per l'esercizio delle sue funzioni e per il raggiungimento dei suoi obiettivi.
Testo vigente dal 17 gennaio 1974
