[1]Articolo XXI

[2]1. Qualsiasi parte contraente puo' proporre emendamenti alla presente convenzione. 2. Le proposte di emendamento saranno prese in esame dalla Conferenza che si pronuncera' su di esse con una maggioranza dei due terzi dei Governi membri rappresentati alla Conferenza. Allorche' un emendamento proposto sia stato approvato dalla Conferenza, il Presidente del Comitato direttivo chiedera' al Governo del Principato di Monaco di sottometterlo a tutte le Parti contraenti. 3. L'emendamento entrera' in vigore per tutte le Parti contraenti tre mesi dopo che le notifiche di approvazione da parte dei due terzi delle Parti contraenti siano state ricevute dal Governo del Principato di Monaco. Quest'ultimo informera' del fatto le Parti contraenti e il Presidente del Comitato direttivo, specificando la data d'entrata in vigore dell'emendamento.

Testo vigente dal 17 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;925~convenzione-artxxi · fonte su Normattiva