[1]Articolo XXII

[2]1. Alla scadenza di un periodo di cinque anni dopo la sua entrata in vigore, la presente convenzione puo' essere denunciata da qualsiasi Parte contraente con un preavviso di almeno un anno, per mezzo di una notifica indirizzata al Governo del Principato di Monaco. La denuncia diverra' effettiva il primo gennaio successivo alla scadenza del preavviso e comportera' la rinuncia da parte del Governo interessato a tutti i diritti e benefici derivanti dalla sua qualita' di membro dell'Organizzazione. 2. Il Governo del Principato di Monaco informera' le Parti contraenti e il Presidente del Comitato direttivo di qualsiasi notifica di denuncia ricevuta.

Testo vigente dal 17 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;925~convenzione-artxxii · fonte su Normattiva