1. Successivamente alla seconda seduta ordinaria della Conferenza, qualsiasi Membro potra', in qualunque momento, proporre emendamenti al presente Atto costitutivo. Il testo degli emendamenti proposti sara' prontamente trasmesso a tutti i Membri da parte del Direttore generale, e sara' preso in esame dalla Conferenza solo allo scadere di novanta giorni dallo invio di detto testo. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, ogni emendamento entrera' in vigore e sara' vincolante nei confronti di tutti i Membri allorche';

  • a)il Consiglio l'avra' raccomandato alla Conferenza;
  • b)Sara' stato approvato dalla Conferenza alla maggioranza dei due terzi di tutti i Membri; e
  • c)I due terzi dei Membri avranno deposto strumenti di rettifica, accettazione o Approvazione di detto emendamento presso il Depositario. 3. Qualsiasi emendamento relativo egli artt. 6, 9, 10, 13, 14 o 23 o relativo all'Allegato II entrera' in vigore e sara' vincolante nei confronti di tatti i Membri allorche':
  • a)Il Consiglio l'avra' raccomandato alla Conferenza alla maggioranza dei due terzi di tutti i suoi membri;
  • b)Sara' stato approvato dalla Conferenza alla maggioranza dei due terzi di tutti i suoi Membri; e
  • c)Tre quarti dei Membri avranno deposto strumenti di ratifica, accettazione o approvazione di detto emendamento presso il Depositario.

Testo vigente dal 29 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;972~atto-costitutivo-art23 · fonte su Normattiva