ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA MALAYSIA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI. Il Governo della Malaysia ed il Governo della Repubblica Italiana (di seguito denominati le "Parti Contraenti"): DESIDEROSI di intensificare le cooperazione economica fra le Parti Contraenti; INTENZIONATI a creare condizioni favorevoli per gli investimenti da parte degli investitori delle due Parti Contraenti; e RICONOSCENDO che la promozione e la protezione di tali investimenti andra' a vantaggio della prosperita' economica delle Parti Contraenti: HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 DEFINIZIONI Ai fini del presente Accordo:
- 1)con il termine "investimento" si intende ogni tipo di impiego patrimoniale consentito in conformita' con le rispettive leggi, regolamenti e prassi amministrative di ciascuna Parte Contraente ed in particolare, anche se non esclusivamente, comprende:
- a)la proprieta' di beni mobili o immobili ed ogni altro diritto in rem, quale l'ipoteca, il privilegio e il pegno, l'usufrutto e diritti simili;
- b)azioni, titoli e obbligazioni di societa' o interessi nella proprieta' di tali societa';
- c)diritti sul denaro ovvero su ogni prestazionze avente valore economico;
- d)diritti di proprieta' intellettuale o industriale, ivi compresi diritti riguardanti copyrights, brevetti, marchi di fabbrica, denominazioni commerciali, disegni industriali, segreti commerciali, processi tecnici, know-how e goodwill;
- e)concessioni commerciali conferite per legge o per contratto, ivi comprese le concessioni di ricerca, coltivazione, estrazione o sfruttamento di risorse naturali. Ogni modifica della forma nella quale i beni sono investiti non influira' sulla loro classificazione come investimenti, a condizione che tale modifica non sia contraria all'eventuale approvazione concessi ai beni originariamente investiti.
- 2)Il termine "proventi" indica le somme ricavate da un investimento ed in particolare, sebbene non esclusivamente, comprende profitti, interessi, utili di capitale, dividendi, royalties ed emolumenti.
- 3)Il termine "investitore" indica:
- a)per la Repubblica Italiana, ogni persona fisica o giuridica, ovvero ogni altro ente, ivi comprese le associazioni di affari, considerati residenti dalla legislazione e dai regolamenti in vigore e che effettuano investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente;
- b)per la Malaysia, ogni societa' con o senza responsabilita' limitata, ovvero ogni persona giuridica o associazione di persone, societa' fra persone o societa' con unico proprietario, registrate ovvero legalmente costituite nel territorio della Malaysia, che effettuano investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.
- 4)Il termine "territorio" indica, oltre alle terre comprese nei confini, anche il mare territoriale. Quest'ultimo comprende le acque territoriali ed il loro sottosuolo su cui le Parti Contraenti esercitano la propria sovranita', i diritti sovranni o giurisdizionali, in conformita' con il diritto internazionale.
Testo vigente dal 2 maggio 1990
