DI INDICE 1. L'Europol istituisce un sistema di indice dei dati memorizzati negli archivi di cui all'articolo 10, paragrafo 1. 2. Il direttore, i vicedirettori, gli agenti dell'Europol debitamente autorizzati e gli ufficiali di collegamento hanno il diritto di consultare il sistema di indice. Tale sistema deve essere strutturato in modo che l'ufficiale di collegamento che lo consulta possa chiaramente comprendere, in base ai dati consultati, che gli archivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, punto 2 e all'articolo 10, paragrafo 1 contengono informazioni che riguardano il suo Stato membro d'origine. L'accesso da parte degli ufficiali di collegamento e' concepito in modo che sia possibile determinare se un'informazione e' memorizzata o no, ma che sia escluso qualsiasi collegamento o deduzione sul contenuto degli archivi. 3. Le modalita' relative alla struttura del sistema di indice sono definite dal consiglio di amministrazione che delibera all'unanimita'.

Testo vigente dal 14 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;93~convenzione-art11 · fonte su Normattiva