DI INFORMAZIONE L'Europol comunica senza indugio alle unita' nazionali, e, su richiesta delle stesse, ai loro ufficiali di collegamento, le informazioni che concernono i rispettivi Stati membri, compresi i collegamenti accertati tra reati per i quali l'Europol e' competente ai sensi dell'articolo 2. Possono inoltre essere comunicate informazioni su altri reati gravi di cui l'Europol viene a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni.

Testo vigente dal 14 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;93~convenzione-art13 · fonte su Normattiva