1. Il direttore, i vicedirettori e gli agenti dell'Europol sono guidati nella loro attivita' dagli obiettivi e dalle funzioni dell'Europol e non possono chiedere ne' accettare istruzioni di alcun governo, autorita', organizzazione o persona estranea all'Europol, salvo diversa disposizione della presente convenzione; il titolo VI del trattato sull'Unione europea resta impregiudicato. 2. I vicedirettori e gli agenti dell'Europol sono posti sotto l'autorita' del direttore. Quest'ultimo nomina e revoca gli agenti. Nella selezione degli agenti egli, oltre a tener conto dell'idoneita' personale e della capacita' professionale, deve fare in modo di garantire che i cittadini di tutti gli Stati membri e le lingue ufficiali dell'Unione europea siano presi in considerazione in modo adeguato. 3. I particolari sono disciplinati dallo statuto del personale, adottato dal Consiglio che delibera all'unanimita' previo parere del consiglio di amministrazione, secondo la procedura prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea.

Testo vigente dal 14 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;93~convenzione-art30 · fonte su Normattiva