caso di visite programmate: a. I costi finanziari connessi a tali visite saranno finanziati dalle Parrti in base al principio di reciprocita'; b. La Parte inviante coprira' le spese di trasporto delle persone invitate sul territorio dello Stato dell'altra Parte nonche' le loro spese personali e l'assicurazione infortunistica. Inoltre provvedera' ai necessari documenti per l'entrata ed il soggiorno sul territorio dello Stato della Parte ricevente e provvedera' al rimpatrio dei propri malati. c. La Parte che riceve la delegazione, assume le spese di soggiorno, quando questo puo' aver luogo in seno alle strutture militari (alloggio, vitto, trasporti locali). d. La Parte ricevente assicurera' le cure mediche di emergenza in conformita' alle norme giuridiche vigenti nel proprio Stato. In caso di visite non programmate e/o gruppi numerosi: la Parte inviante coprira' le spese del proprio personale, in base alla normativa vigente. Nel caso di attivita' di interesse di una sola delle due Parti, per la quale si rende necessario il supporto logistico dell'altra Parte, verra' definito amministrativamente ogni singolo caso per mezzo di apposita intesa.

Testo vigente dal 16 aprile 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-03-24;93~accordo-art11 · fonte su Normattiva