cooperazione avra', anche, i seguenti obiettivi: a. comune valutazione dell'assetto strategico dell'Europa Centrale Orientale e Mediterranea, nonche' implicazioni che ne derivano nei rispettivi ambiti di Difesa; b. istituzione di programmi comuni di ricerca, sviluppo e produzione di materiali e di equipaggiamenti per la Difesa; c. acquisizione reciproca, anche mediante intese dirette con le societa' produttrici, dei materiali per la Difesa prodotti dalle rispettive industrie, fermo restando che ciascun acquisto dovra' rientrare nell'ambito del presente Accordo; d. assistenza reciproca, tramite lo scambio di informazioni tecniche, tecnologiche e industriali. Utilizzazione delle rispettive capacita' scientifiche, tecniche e industriali per lo sviluppo, la produzione e gli scambi commerciali di materiali e di equipaggiamenti per la Difesa, destinati a soddisfare le esigenze dei due Paesi.

Testo vigente dal 16 aprile 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-03-24;93~accordo-art3 · fonte su Normattiva