[1]SETTORI DI COOPERAZIONE

[2]3.1 La cooperazione tra le Parti avra' luogo, in conformita' con i trattati internazionali sulla difesa, sulla sicurezza e sul controllo degli armamenti e potra' interessare i seguenti campi: a. politica di sicurezza e difesa; b. industria per la difesa e politica degli approvvigionamenti che dipendono dai Ministeri della Difesa; c. scambio e transito di materiali ed attrezzature militari; d. operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; e. ricerca e sviluppo di armamenti ed apparecchiature militari; f. assistenza reciproca in merito all'organizzazione delle Forze Armate, all'assetto e all'equipaggiamento delle unita' militari e alla gestione delle risorse umane; g. formazione e addestramento; h. idrografia; i. questioni relative alla polizia militare; j. questioni relative all'ambiente e all'inquinamento provocato da attivita' miliari; k. sanita' militare; l. storia militare; m. sport militare; 3.2 La cooperazione potra' non limitarsi ai settori sopraccitati. Le Parti potranno esaminare nuove aree di cooperazione di interesse reciproco

Testo vigente dal 7 gennaio 2016

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urn:nir:stato:legge:2015-11-16;213~accordo-art3 · fonte su Normattiva