Le attivita' di carattere tecnico-militare, nei settori operativo ed addestrativo, saranno attivate e coordinate attraverso il coinvolgimento di esperti degli Stati Maggiori della Difesa per il tramite dei rispettivi Addetti Militari. Qualora necessario, potranno essere previsti anche specifici e periodici colloqui bilaterali sempre a livello Stati Maggiori della Difesa. Le due Delegazioni si riuniranno, alternativamente, in uno dei due Paesi in date da stabilire congiuntamente e comunque entro il 30 ottobre di ogni anno. b. Le proposte di attivita' bilaterali dovranno essere notificate tra le Part¥ entro il 15 settembre dell'anno precedente ed il programma definitivo annuale dovra' essere elaborato dalle rispettive Delegazioni, in sede di incontro bilaterale. c. Il programma annuale di collaborazione dovra' indicare i progetti e gli Enti responsabili, le modalita' e i tempi di attuazione.

Testo vigente dal 16 aprile 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-03-24;93~accordo-art4 · fonte su Normattiva