collaborazione militare tra le due Parti riguarda: - attuazione delle delibere dell'Organizzazione, sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa e dei compiti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ne_ campo del mantenimento della pace; - elaborazione ed attuazione, di comune Accordo, dei programmi addestrativi; - scambio di personale militare per consentire loro di frequentare corsi d'informazione, formazione e perfezionamento; - scambio di osservatori in occasione di esercitazioni nazionali, previo relativo invito; - scalo di unita' navali e di velivoli nei rispettivi porti ed aeroporti; - organizzazione, ordinamento, attivita' e gestione delle Forze Arrnate e dell'Amministrazione militare; - scambio di informazioni nel settore addestrativo e dei materiali; - storia e geografia militare; - fornitura e acquisizione di materiali, equipaggiamenti e prestazioni di servizi necessari all'addestramento e ai corsi previsti; - manifestazioni culturali e sportive nell'ambito delle Forze Armate; - sanita' militare; - scambio di informazioni sulla tutela dell'ambiente, sotto l'aspetto militare, e sul concorso delle F A. in caso di calamita' naturali; - scambio di soggiorni; - dottrine della difesa e questioni militari della politica di sicurezza; - visite ufficiali e di lavoro guidate dalle Autorita delle due Parti.

Testo vigente dal 16 aprile 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-03-24;93~accordo-art2 · fonte su Normattiva