caso di frequenza a corsi di istruzione: a. il personale interessato rispetttera' le direttive che gli verranno impartite dalle Autorita' militari dell'istituto che li ospita; b. in raso di grave trasgressione, le Autorita' militari del Paese inviante saranno informate al fine di definire le opportune azioni disciplinari.

Testo vigente dal 16 aprile 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-03-24;93~accordo-art9 · fonte su Normattiva